mercoledì 4 settembre 2013

EdS - Orale: Permesso a costruire






Spesso si fa confusione fra SCIA, DIA E Permesso a costruire, vediamole insieme nel dettaglio.







I titoli edilizi stabiliti dal DPR 380 del 2001 sono: 
  • il Permesso a costruire, 
  • la Denuncia di inizio attività (DIA), 
  • la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA),
  • la Comunicazione del progettista. 

Gli interventi per cui non sono necessari i titoli edilizi sono detti “interventi liberi”. 

DPR 380 del 2001:
  • Art 6: Interventi Liberi / interventi edilizi che non necessitano di autorizzazione o permesso :
    • interventi di manutenzione ordinaria (Es. riparazioni, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici  mantenimento in efficienza degli impianti tecnologici);
    • interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
    • opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato.
  • Art 10: Permesso a costruire:
    • gli interventi di nuova costruzione;
    • gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
    • gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici.
  • Art 20: procedimento per il rilascio del Permesso a costruire
    • La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta dal proprietario o da altro soggetto avente titolo, va presentata allo sportello unico corredata da:
      •  un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, 
      • dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio, 
      • un'autocertificazione circa la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie.
    • Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento.
    • Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce, avvalendosi dello sportello unico, i prescritti pareri dagli uffici comunali e valutata la conformità del progetto alla normativa vigente, formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto.
    • Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario, può richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni. L'interessato si pronuncia sulla richiesta di modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione, è tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici giorni. 
    •  Il termine può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
    • Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare all'interessato, è adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro quindici giorni dalla proposta. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio.
    • Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.
  • Art 16: Contributo per il rilascio del permesso di costruire
    • Il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione.
    • La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al comune all'atto del rilascio del permesso di costruire e, su richiesta dell'interessato, può essere rateizzata.
    • L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la regione definisce per classi di comuni in relazione:
      • all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni;
      • alle caratteristiche geografiche dei comuni;
      • alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici vigenti;
      • ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati i
    • Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi ai seguenti interventi: 
      • strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, 
      • fognature, rete idrica,
      • rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, 
      • pubblica illuminazione, 
      • spazi di verde attrezzato.
    • Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi ai seguenti interventi: 
      • asili nido e scuole materne, scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo, 
      • mercati di quartiere, 
      • delegazioni comunali, 
      • chiese e altri edifici religiosi,
      • impianti sportivi di quartiere, 
      • aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie.

N.B. Alcune prescrizioni del DPR 380 del 2001 sono state integrate o modificate dal 'Decreto del Fare'Nei prossimi giorni parleremo, a tal proposito, di DIA e SCIA: seguiteci su Facebook oppure cinguettate con noi su Twitter per non perdervi tutti gli aggiornamenti!

Se non l'avete ancora fatto, date uno sguardo alla nostra pagina riassuntiva sugli articoli per l'Esame di Stato.

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